(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
                    della Regione Toscana n. 37) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              SOMMARIO 
 
  Preambolo: 
  Art. 1 - Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 1/2009 
  Art. 2 - Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 1/2009 
  Art. 3 - Modifiche all'articolo 42 della legge regionale n. 1/2009 
  Art. 4 - Modifiche all'articolo 50 della legge regionale n. 1/2009 
  Art. 5 - Modifiche all'articolo 51 della legge regionale n. 1/2009 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 50 e 52 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 8 gennaio  2009,  n.  1  (Testo  unico  in
materia di organizzazione e ordinamento del personale); 
  Considerato quanto segue: 
  1.  E'  necessario,  al  fine  di  evitare   dubbi   interpretativi
sull'articolo 28, comma  7-bis,  della  legge  regionale  n.  1/2009,
precisare che  l'utilizzo  da  parte  dell'amministrazione  regionale
delle graduatorie vigenti degli enti dipendenti di  cui  all'articolo
50 dello Statuto, possa avvenire solo per reclutare personale per gli
stessi profili  professionali  per  i  quali  non  siano  disponibili
graduatorie regionali di concorso vigenti; 
  2. E' opportuno, a fini di contenimento della spesa di personale  a
tempo determinato, prevedere che il responsabile delle  strutture  di
supporto agli organi  di  governo  della  Regione,  cosi'  come  gia'
disposto per il personale addetto alle medesime, possa essere  scelto
tra  il  personale  a  tempo   indeterminato   di   altre   pubbliche
amministrazioni in posizione di comando, specificando che il rapporto
di lavoro dello stesso si  risolve  di  diritto,  oltre  che  per  la
proclamazione del nuovo Presidente della  Giunta  regionale,  per  la
cessazione a  qualunque  titolo  dell'amministratore  proponente,  ed
infine che il comando cessa con la cessazione dell'incarico; 
  3. E' opportuno prevedere le stesse disposizioni anche  per  quanto
concerne i responsabili delle strutture di  supporto  agli  organismi
politici del Consiglio regionale; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                      Modifiche all'articolo 28 
                   della legge regionale n. 1/2009 
 
  1. Il comma 7-bis dell'articolo 28 della legge regionale 8  gennaio
2009, n. 1 (Testo unico in materia di  organizzazione  e  ordinamento
del personale) e' sostituito dal seguente: 
      «7-bis. La  Regione  Toscana  puo'  utilizzare  le  graduatorie
vigenti degli enti dipendenti di cui all'articolo  50  dello  Statuto
qualora la stessa non  abbia  proprie  graduatorie  vigenti  per  gli
stessi profili professionali.».