(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 37) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: SOMMARIO Preambolo: Art. 1 - Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 1/2009 Art. 2 - Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 1/2009 Art. 3 - Modifiche all'articolo 42 della legge regionale n. 1/2009 Art. 4 - Modifiche all'articolo 50 della legge regionale n. 1/2009 Art. 5 - Modifiche all'articolo 51 della legge regionale n. 1/2009 IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione; Visti gli articoli 50 e 52 dello Statuto; Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale); Considerato quanto segue: 1. E' necessario, al fine di evitare dubbi interpretativi sull'articolo 28, comma 7-bis, della legge regionale n. 1/2009, precisare che l'utilizzo da parte dell'amministrazione regionale delle graduatorie vigenti degli enti dipendenti di cui all'articolo 50 dello Statuto, possa avvenire solo per reclutare personale per gli stessi profili professionali per i quali non siano disponibili graduatorie regionali di concorso vigenti; 2. E' opportuno, a fini di contenimento della spesa di personale a tempo determinato, prevedere che il responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione, cosi' come gia' disposto per il personale addetto alle medesime, possa essere scelto tra il personale a tempo indeterminato di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, specificando che il rapporto di lavoro dello stesso si risolve di diritto, oltre che per la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale, per la cessazione a qualunque titolo dell'amministratore proponente, ed infine che il comando cessa con la cessazione dell'incarico; 3. E' opportuno prevedere le stesse disposizioni anche per quanto concerne i responsabili delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale; Approva la presente legge: Art. 1 Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 1/2009 1. Il comma 7-bis dell'articolo 28 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e' sostituito dal seguente: «7-bis. La Regione Toscana puo' utilizzare le graduatorie vigenti degli enti dipendenti di cui all'articolo 50 dello Statuto qualora la stessa non abbia proprie graduatorie vigenti per gli stessi profili professionali.».